COMUNICAZIONE ANNUALE DEI RIFIUTI TRAMITE MUD / SISTRI

 

 

Doppia opzione per il MUD 2011

 

Il 30 aprile 2011 scade il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale relativo all’anno 2010 – MUD, che continua a sopravvivere anche con l’entrata in vigore del SISTRI.

 

Secondo quanto anticipato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente del 3 marzo 2011, sugli obblighi di comunicazione SISTRI e MUD per il 2011, è stata resa disponibile sul portale www.sistri.it l'applicazione per la compilazione dei modelli MUD 2010, con riferimento al periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2010, da effettuarsi entro il 30 aprile 2011.

 

Novità

La circolare del 3 marzo 2011 ha fornito una serie di indicazioni operative per il corretto espletamento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge n. 70/94, al D.P.C.M. 27 aprile 2010 nonché all’art. 12 del DM 17 dicembre 2009 (istitutivo del SISTRI), come modificato con DM 22 dicembre 2010.

Secondo quanto previsto dal decreto istitutivo del nuovo Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.i.), l’obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni incombe sui soli produttori iniziali di rifiuti e sulle imprese e sugli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD.

 

Termini e obblighi

Per evitare confusione sui vari obblighi di comunicazione annuale (Dichiarazioni SISTRI e MUD) che dovranno essere espletati nel corso del 2011 dagli operatori si ricorda che:

-         entro il 30 aprile 2011, deve essere presentato il MUD rifiuti 2010 (periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010);

-         entro il 31 dicembre 2011, dovrà essere presentato il MUD rifiuti 2011 (riferito al periodo 1° gennaio 2011 - 31 maggio 2011);

-         entro il 30 aprile 2011, poi, dovrà essere pagata la quota del SISTRI.

 

Alternatività MUD / SISTRI

Nelle more della entrata a regime del SISTRI (prevista per il 1° giugno 2011), ed in base al D.M. 17/12/2009, la Comunicazione è prevista a carico di imprese ed enti produttori di rifiuti e gestori di impianti di recupero e smaltimento. L’adempimento può essere assolto, alternativamente, compilando i relativi modelli in via telematica, direttamente sulla piattaforma informatica del SISTRI, senza costi aggiuntivi, oppure compilando e trasmettendo alla Camera di commercio la modulistica utilizzata per il MUD con le modalità già utilizzate per gli anni precedenti e previo pagamento dei relativi diritti.

La Comunicazione MUD rimane invece tuttora vigente per Comuni o loro consorzi e Comunità montane per la gestione dei rifiuti urbani, per il Consorzio nazionale degli imballaggi e per gli iscritti al Registro AEE.

 

Soggetti obbligati al MUD 2010

La Circolare ha disposto che la dichiarazione debba essere presentata, con riferimento al periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010 (ai sensi dell’art. 12 del D.M. 17/12/2009 così come modificato dal D.M. 22/12/2010) dai seguenti soggetti:

1) Produttori iniziali di rifiuti

- “pericolosi”,

- “non pericolosi”

di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs n. 152/2006 con più di 10 dipendenti.

2) Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che già erano tenute alla presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

Sul sito del SISTRI viene sottolineato che “i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione SISTRI per le attività di trasporto ed intermediazione. I medesimi soggetti saranno tenuti a presentare la Dichiarazione SISTRI se effettuano operazioni di recupero o smaltimento o sono produttori di rifiuti per i quali vige l’obbligo di presentazione”.

 

Modalità di compilazione del MUD 2010

Quale ulteriore raccomandazione tesa ad evitare errori frequenti nella prassi, il sito SISTRI ricorda che nel modulo DR (destinatario dei rifiuti) deve essere indicato l’impianto di destinazione e non il trasportatore (al riguardo si osserva che, essendo il trasportatore esentato dalla dichiarazione, l’informazione relativa al destinatario non può essere desunta da altra fonte).

Alla stregua di ciò il Ministero ha reso disponibile sul sito del SISTRI, sia un’apposita “Guida per l'utilizzo dell’applicazione per la compilazione dichiarazione MUD 2010, sia l'applicazione per la compilazione dei moduli (nell'area riservata accessibile mediante l'utilizzo del dispositivo Usb del delegato dell'unità locale interessata).

Nell’occasione si segnala che sul sito del SISTRI è disponibile anche il nuovo aggiornamento del software del dispositivo Usb, al fine di migliorare l'utilizzo del Sistema SISTRI, grazie ad una più veloce procedura di accesso al sistema, ad una semplificazione della procedura per la configurazione delle impostazioni di rete e ad una ottimizzazione dell'interfaccia grafica e delle funzionalità di navigazione.

Si rammenta che ulteriori informazioni sono state pubblicate sul sito laddove è stato reso disponibile anche un esauriente quadro riepilogativo degli adempimenti.

 

Termini di presentazione del MUD 2010

La Dichiarazione deve essere effettuata, entro il 30 aprile 2011:

-         accedendo unicamente con il dispositivo Usb assegnato ai Delegati di Sede, nello spazio riservato;

-         compilando le Schede Rifiuti per ciascuna Unità Locale iscritta al SISTRI;

-         inserendo le informazioni come meglio descritte nella Guida per l’utilizzo dell’applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2010.

 

Documentazione necessaria

E’ indispensabile essere in possesso della seguente documentazione:

- registro di carico e scarico;

- formulari di identificazione dei rifiuti conferiti a terzi;

- copia della denuncia rifiuti dello scorso anno.

 

Adempimenti per i Clienti dello Studio

Per adempiere alle scadenze previste, lo Studio assiste i propri clienti nella compilazione e trasmissione delle comunicazioni. Per ulteriori informazioni contattare lo Studio.

 

 

11/04/2011

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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